Il Bonus Matrimonio è un sostegno promosso dal Ministero dello Sviluppo economico a favore delle imprese dei settori legati all’industria dei “matrimoni” e maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria.
Possono richiedere il contributo le imprese, con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. I soggetti costituiti nel 2019 dovranno fare il confronto tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020.
Nel dettaglio, l’agevolazione è riservata agli operatori che svolgono una delle attività prevalenti, secondo quanto risulta comunicato all’Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, individuate nell’allegato al decreto in esame (Tabelle A, B e C):
- per il comparto wedding, le imprese dei codici Ateco indicati nella tabella A dell’allegato, i cui ricavi, nel 2019, sono derivati almeno per il 30% da prodotti o servizi inerenti matrimoni, feste e cerimonie;
- per il comparto “intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie” il riferimento è ai codici della tabella B;
- nella tabella C, infine, gli Ateco ammessi riguardanti le attività del settore Horeca.
Inoltre, tra le ipotesi di esclusione, sono menzionate le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o già in difficoltà al 31 dicembre 2019. Quest’ultima limitazione non si applica alle micro-piccole imprese, a meno che non siano in liquidazione o abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.
Il bonus viene concesso sotto forma di contributo a fondo perduto. Terminata l’istruttoria e la verifica delle istanze, le somme saranno ripartite secondo le seguenti percentuali:
- il 70% tra tutte le imprese ammesse al beneficio;
- il 20%, in via aggiuntiva rispetto all’assegnazione di cui sopra, tra le imprese ammesse che presentano un ammontare dei ricavi superiore a 100mila euro;
- il restante 10%, sempre in via aggiuntiva rispetto alle assegnazioni precedenti, tra le imprese ammesse con ricavi superiori a 300mila euro.
Gli importi erogati non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.
Le domanda di accesso al beneficio devono essere inviate esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate e devono contenere l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’agevolazione. Ogni operatore può presentare una sola richiesta di contributo. Termini, contenuti e modalità di trasmissione della domanda saranno definiti con apposito provvedimento.
Il Decreto attuativo che ha tracciato le linee guida del bonus, ha confermato l’assenza di un contributo economico diretto agli sposi, riservando questo sostegno solo alle imprese del settore.