Con lo scopo di favorire l’adozione di misure volte a contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus, il Decreto “Sostegni Bis”, ha previsto un nuovo “credito per la sanificazione” (o bonus sanificazione) per i mesi di Giugno, Luglio ed Agosto 2021, per alcune categorie di soggetti, nella misura del 30% delle spese sostenute, con il limite massimo pari a 60.000 Euro per ogni beneficiario.
I beneficiari del nuovo credito d’imposta sono:
- soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
- agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.
Risultano ammesse le seguenti spese:
- spese per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- spese per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari;
- spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- spese per l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai predetti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- spese per l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione nel modello F24, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 12 Novembre 2021, con il quale sarà definito l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile.
La comunicazione può essere inviata a decorrere dal 4 ottobre 2021 e fino alla data del 4 Novembre 2021 (trattasi esclusivamente di una comunicazione effettuata a consuntivo e pertanto definitiva).