L’obbligatorietà del green pass per entrare nelle aziende dev’essere stabilita dal datore di lavoro. Questo proprio perché il datore di lavoro, ha il potere-dovere di esigere dai lavoratori il rispetto di ogni misura adottata per la sicurezza sul lavoro. Se il vaccino è individuato come misura di prevenzione e protezione (l’operazione va fatta con il medico competente e i rappresentanti dei lavoratori nel documento di valutazione rischi) non può essere rifiutato dai lavoratori, pena anche la risoluzione del rapporto di lavoro, cioè il licenziamento. A stabilirlo è il codice civile, in lettura combinata con le norme del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro.
Non è necessaria una legge specifica per obbligare al green pass i lavoratori. Del resto, è la situazione simile e pari a quanto già avviene per il casco, le scarpe o le lenti protettive: non c’è una norma a fissare il dovere d’indossarli, perché l’obbligo scaturisce dalla procedura di valutazione dei rischi che individua le misure di sicurezza. Il datore di lavoro, pertanto, con la stessa valutazione dei rischi può e/o deve disporre l’obbligatorietà del green pass per accedere e lavorare in azienda. Ad un’eventuale disposizione in tal senso, il lavoratore non può porre rifiuto. L’obbligo trova limite dinanzi a ragionevoli impedimenti, come quelli di natura medico-sanitaria (immunodeficienza o controindicazioni) ma mai dinanzi alla contrarietà personale.