La conversione in Legge del decreto “Sostegni Bis” ha prorogato al 15 Settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo compreso tra il 30 Giugno ed il 31 Agosto 2021.
La proroga riguarda i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del ministro dell’Economia e delle finanze;
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime forfettario;
- applicano il regime di vantaggio (c.d. “contribuenti minimi”);
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (come ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell’emergenza da COVID-19.
Nel rispetto dei queste condizioni, la proroga al 15 Settembre senza maggiorazione, è applicabile anche ai soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel già scritto arco temporale come ad esempio:
- società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- società di capitali con esercizio dal 1 Marzo 2020 al 28 Febbraio 2021.
La proroga si estende ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette come ad esempio contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, IVA per adeguamento degli ISA e diritto camerale.
La scadenza prorogata al 15 settembre è applicabile anche in relazione ai contributi INPS, sia quelli delle aziende individuali che per i soci delle società di persone e anche quelli dovuti dai soci di SRL artigiane o commerciali, interessate dalla proroga, ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale” in quanto dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.