Il “Decreto Lavoro” ha fissato al 31 Agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. Vediamo, nel dettaglio, le misure già introdotte dai precedenti provvedimento normativi, aggiornate con le novità dell’ultimo Decreto.
PAGAMENTO CARTELLE, AVVISI DI ADDEBITO E ACCERTAMENTO. Differimento al 31 Agosto 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DI NOTIFICA E PIGNORAMENTI. Sospensione fino al 31 Agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. Sono sospesi, sempre fino al 31 Agosto 2021, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19.05.2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1 Settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore. I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 Marzo 2020 al 31 Agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 Settembre 2021.
PAGAMENTI DELLE PA. Sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19.05.2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.