Il Decreto “Sostegni Bis” conferma gli indennizzi erogati una tantum per la platea di beneficiari che già hanno ottenuto la precedente indennità di 2.400,00 €, prevista dal Decreto “Sostegni”. I nuovi bonus saranno destinati a: dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; dipendenti stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; operai agricoli; pescatori autonomi; lavoratori dello sport. Per le prime nove, l’Istituto che gestirà le indennità è l’INPS, soltanto per i lavoratori dello sport, come nel primo “Sostegni”, la gestione dei bonus è affidata alla società “Sport & Salute S.p.A”.
Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione, appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali. Il bonus sarà di 1.600 € e spetterà a coloro che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro con datore di lavoro nei predetti settori nel periodo compreso tra il 1 Gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del “Sostegni Bis”, ovvero il 26 Maggio 2021. Altro requisito è che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo e non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione (NASpI), sempre alla data del 26 Maggio 2021.
Dipendenti a termine settore turismo e degli stabilimenti termali. I requisiti per l’indennità, come vediamo, sono: titolarità di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore per almeno 30 giornate dal 1 Gennaio 2019 ed il 26 Maggio 2021; titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di almeno 30 giornate lavorative; assenza di titolarità di pensione e rapporto di lavoro dipendente al 26 Maggio 2021.
Per tutti i dipendenti stagionali e in somministrazione appartenenti invece a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, la stessa indennità spetta ai lavoratori che abbiano cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel solito periodo, compreso tra il 1 Gennaio 2019 ed il 26 Maggio 2021, e che abbiano lavorato almeno 30 giornate nello stesso arco temporale. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione, né titolari di un rapporto di lavoro subordinato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.
Lavoratori intermittenti, cosidetti “a chiamata”, ai quali viene riconosciuto lo stesso importo, 1.600 Euro, nel caso in cui abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 26 Maggio 2021. Anche per questa categoria, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione, né titolari di un rapporto di lavoro subordinato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.
Lavoratori autonomi occasionali, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere il 27 maggio 2021. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 26 maggio alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile. Alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione, né titolari di un rapporto di lavoro subordinato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.
Incaricati alle vendite a domicilio. 1.600 Euro per gli incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle stesse attività superiore a 5.000 euro ed titolari di partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata al 26 maggio e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione, né titolari di un rapporto di lavoro subordinato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.
Lavoratori dello spettacolo, indennità di 1.600 Euro. Requisiti: essere iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo; avere almeno 7 giornate di contributi versati tra il 1 Gennaio 2019 ed il 26 Maggio 2021, riferiti ad un reddito non superiore a 35.000 Euro o avere almeno 30 giornate di contributi versati nello stesso periodo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 Euro; non bisogna essere titolari di pensioni, né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né percepire indennità di disponibilità da lavoro intermittente.
Operai agricoli. Indennità una-tantum di 800 Euro a supporto per operai agricoli a tempo determinato che abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro nel 2020. L’indennità viene riconosciuta a condizione che questi operai alla data di presentazione della domanda per il bonus non siano titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (non intermittente) e non siano titolari di pensione. L’indennità è anche incompatibile con la riscossione del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.
Pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (a esclusione della gestione separata), indennità di 950 Euro.
Per queste nove categorie appena analizzate, l’erogazione del bonus sarà competenza dell’INPS. Per lavoratori che hanno già usufruito di precedenti indennità, non deve essere presentata una nuova domanda, in quanto i requisiti sono stati già verificati con la precedente erogazione, prevista dal Decreto “Sostegni”. L’INPS, quindi, concedere il bonus secondo le modalità indicate dagli stessi lavoratori per i precedenti pagamenti. Per coloro che, invece, non hanno fatto domanda nel corso del 2020, dovrà necessariamente essere presentata un’apposita richiesta in via telematica all’INPS, oppure rivolgendosi ad una CAF o un patronato, entro il termine del 31 Luglio.
Lavoratori dello Sport. Rispetto al precedente Decreto, cambiano sia l’entità del contributo che la modalità di richiesta. I beneficiari sono lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, per l’emergenza Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Come possiamo vedere, l’indennità varia in base ai compensi percepiti nell’anno 2019: 2.400 Euro per compensi superiori a 10.000 Euro; 1.600 Euro per compensi compresi tra 4.000 e 10.000 Euro; 800 Euro per compensi inferiori a 4.000 Euro.
Per aver questo bonus, la Sport e Salute S.p.A. procederà, anche per i mesi di aprile e maggio 2021, ad erogare, in via automatica, l’indennità prevista dalla normativa vigente ai collaboratori sportivi già beneficiari dell’indennità per i mesi precedenti. Pertanto, ai collaboratori sportivi che hanno già ricevuto l’indennità per uno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre, dicembre 2020 e/o gennaio-febbraio-marzo 2021, verrà inviata la mail contenente il link per confermare, o meno, la sussistenza dei requisiti previsti, ai fini dell’erogazione dell’indennità prevista per i mesi di aprile e maggio 2021.
Per i nuovi beneficiari, la domanda, deve essere presentata, insieme all’autocertificazione del possesso dei requisiti, tramite la piattaforma informatica, sempre della “Sport e Salute Spa”. Come per gli altri bonus, anche in questo caso l’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta a chi percepisce reddito di cittadinanza, emergenza e altre indennità emergenziali.