Il Decreto “Sostegni Bis”, ha prorogato al 31 Luglio 2021 il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator e per tutte le altre imprese e professionisti con riferimento ai canoni da Gennaio a Maggio 2021.
Più precisamente, viene esteso e prorogato il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator dal 30 Aprile 2021 al 31 Luglio 2021.
Agli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, viene riconosciuto il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da Gennaio 2021 a Maggio 2021.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 Aprile 2020 e il 31 Marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1 Aprile 2019 e il 31 Marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 Gennaio 2019.
Resta invariato l’ammontare del contributo. Per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali:
- del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
- del 50 % dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda;
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Per tutti gli altri soggetti, spetta sempre sotto forma di credito d’imposta nella misura:
- del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
- del 30 % dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.