Il modello di Certificazione Unica 2021, con il quale il sostituto d’imposta indica i dati reddituali e previdenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati, relativi al lavoro autonomo, alle provvigioni, ai redditi diversi e ai contratti di locazione breve, deve essere trasmesso entro il prossimo 16.03.2021. Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (730), il termine di trasmissione è fissato al 31 Ottobre, ovvero il 2 Novembre poiché il 31 Ottobre 2021 cade di domenica, ed il 1 Novembre è festivo.
Sono tenuti all’invio della Certificazione Unica 2021 coloro che nel 2020:
– hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29, DPR n. 600/73, dell’art. 33 comma 4 del D.p.r. 42/1998, dell’art. 21 comma 15 della L. 449/1997, dell’art. 11 della L. 413/1991;
– hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS / INPS Gestione Dipendenti Pubblici, nonché i premi assicurativi dovuti all’INAIL. La CU 2021 deve essere inoltre presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
La Certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per il periodo 2020 la CU dovrà quindi essere trasmessa entro il 16 Marzo 2021.
Si specifica che, entro il 21.03.2021, ossia entro i 5 giorni successivi, si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni.