Aumentano i limiti di reddito per beneficiare dell’assistenza legale gratuita a carico dello Stato. Questo è quanto si deduce dal Decreto del Ministero sull’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il nuovo limite di reddito è ora pari ad 11.746,68 Euro. Potrà, quindi, essere ammesso al gratuito patrocinio chi ha percepito un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a questo importo.
Occorre precisare che ci sono alcuni casi, in ambito penale, per cui tali limiti di reddito non operano, ed è quindi possibile, per le vittime di determinati reati (quali, per esempio, la violenza sessuale) avere il patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi (art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002). Possono, quindi, richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato coloro che rispettino, alternativamente, i seguenti requisiti soggettivi:
• essere cittadini italiani;
• essere stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
• gli apolidi;
• gli enti o le associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Sono, invece, esclusi tutti coloro che hanno ricevuto una condanna definitiva per i seguenti reati:
• associazione di tipo mafioso;
• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
• produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.
I redditi da considerare, per verificare se si rientra o meno dentro il limite indicato, sono tutte le tipologie di redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi quali, a titolo esemplificativo, i redditi da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, di capitale o fondiari. Sono compresi anche quelli esenti dall’IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva, che dunque sarebbero esclusi dalla base imponibile ai fini fiscali. Rileva anche l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge ed il Reddito di cittadinanza, proprio perché viene considerata la capacità economica nel suo complesso.
Per richiedere il gratuito patrocinio è necessario compilare un’istanza in carta semplice reperibile presso la segreteria degli ordini degli avvocati. Una volta stilata, l’istanza va depositata presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) territorialmente competente in caso di processo civile, amministrativo o tributario. Nel termine di dieci giorni, il COA comunica l’accoglimento, l’inammissibilità o il rigetto della domanda e, nel caso, questa può essere riproposta al giudice competente per il giudizio in caso di rigetto o inammissibilità.
In ipotesi di processo penale, l’istanza di ammissione va depositata presso la cancelleria del magistrato davanti al quale pende il procedimento (ad esempio di fronte al Giudice delle Indagine Preliminari o Giudice di Prima Udienza).
Una volta ammessi al gratuito patrocinio, è possibile nominare un difensore, scegliendolo tra gli iscritti al relativo elenco. A quel punto, sia la parcella dell’avvocato sia i costi amministrativi legati al processo, sono pagati dallo Stato e, in caso di vittoria del soggetto ammesso al gratuito patrocinio, lo Stato recupera le spese addebitandole alla parte sconfitta.