Il Decreto Agosto, convertito in Legge il 14.10.2020, ha previsto una serie di interessanti misure relative ai contributi previdenziali dei dipendenti privati. Nel dettaglio:
• Esonero del versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono CIG. L’esonero riguarda i datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti CIGO, assegno ordinario, FIS, CIGD con causale Covid-19 nei mesi di maggio e giugno 2020. Il datore di lavoro che decide di non avvalersi dei trattamenti di integrazione salariale per periodi successivi al 12 luglio 2020, potranno richiedere l’esonero dal versamento dei contributi. La misura è concessa nei limiti del doppio della contribuzione persa dai lavoratori per le ore di trattamento di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Quindi, il plafond di credito utilizzabile, va calcolato esclusivamente sulla contribuzione che può essere oggetto di sgravio. Una volta calcolato il credito, andrà riparametrato mensilmente e sarà utilizzabile entro il 31.12.2020. Il contributo potrà essere sfruttato per la sola matricola oggetto di trattamento di integrazione salariale. Tale esonero, pur essendo previsto dal 15 Agosto, non è ancora utilizzabile, in quanto, è subordinato alla concessione dell’autorizzazione della Commissione Europea.
• Esonero dei contributi sulle nuove assunzioni. Viene introdotto un esonero contributivo totale dei contributi a carico dei datori di lavoro sulle nuove assunzioni effettuate nel 2020. L’incentivo opera per tutte le assunzioni fatte dal 15 agosto e fino al 31 dicembre 2020. La misura dell’esonero è di sei mesi dalla data di assunzione o dalla trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a tempo determinato e consiste nello sgravio del versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ad esclusione dell’INAIL) su una base di 8.060,00 € annui, riparametrato e applicato su base mensile. Per un rapporto a tempo pieno, l’esonero massimo mensile è di 671,66 €, che va riparametrato per i contratti a tempo parziali ed è immediatamente applicabile, senza necessità di autorizzazione della Commissione Europea. Ai fini dell’effettiva fruizione, si attende circolare INPS a cui è affidato il monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa e di attuazione.
• Decontribuzione SUD. Viene previsto un esonero parziale in favore dei datori di lavoro privati, in relazione ai rapporti di lavoro dipendenti in aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). L’esonero è pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti ed ha effetto sui contratti di lavoro dipendente in corso, dal 1 ottobre al 1 dicembre 2020. Per l’effettiva fruizione, è necessario attendere le circolari INPS applicative, a cui è affidato il monitoraggio in coerenza da quanto previsto dal “Quadro Temporaneo” degli aiuti di Stato.