Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo Decreto Legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il Governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus. Tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati.
Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza Covid-19.
Nel nuovo decreto si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e l’ampliamente delle circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. Dalla data di entrata in vigore i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto.
Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono, inoltre, fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità.
Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
Il Decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale. Si prevede, difatti, che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della Salute.