Entro il 1° Ottobre 2020 tutte le imprese, costituite in forma societaria o individuale, già iscritte al Registro delle Imprese, che non avessero ancora comunicato il proprio indirizzo PEC, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d’ufficio, ovvero che il proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo, dovranno comunicare telematicamente al Registro delle imprese il proprio domicilio digitale (P.E.C.).
Il Decreto “Semplificazioni” ha chiarito che la mancata comunicazione comporterà l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 206,00 a 2.064,00 Euro per le società e da 30,00 a 1.548,00 Euro per le imprese individuali).
Nessuna comunicazione è dovuta, invece, da parte delle imprese che hanno già iscritto un indirizzo PEC valido, attivo e nella loro disponibilità esclusiva.
Le imprese sono, quindi, invitate a:
-> verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale (P.E.C.);
-> controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale al Registro delle imprese;
-> in mancanza di un domicilio digitale attivo, richiederlo a un gestore autorizzato e comunicarlo al Registro delle Imprese.
Si ricorda inoltre che, le disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale impongono:
-> alle imprese, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro imprese;
-> ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.
Per quanto riguarda i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza, è stato introdotto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.