Il Decreto “Agosto” ha introdotto delle eccezioni al blocco dei licenziamenti, in vigore fino al 17 Agosto. Infatti, all’interno dell’articolo 14, sono previste tre situazioni oggettive tali da permettere ad un’azienda di procedere al licenziamento. Nel dettaglio:
-> Cessazione definitiva dell’attività dell’impresa: ovvero, cessazione definitiva dell’attività con conseguente messa in liquidazione della società stessa;
-> Incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, in seguito ad un accordo collettivo aziendale e con il singolo lavoratore. In questo caso, l’azienda può tornare a “licenziare” con accordo collettivo aziendale di incentivo all’esodo. E’ possibile, dunque, concordare con i singoli dipendenti (che non sono costretti ad accettare) una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In tal caso, questi ultimi, possono beneficiare della NaSpI.
-> Fallimento della società con cessazione delle attività: se per l’azienda è disposta la cessazione e non è previsto l’esercizio provvisorio, è possibile procedere ai licenziamenti. Sono esclusi i dipendenti che lavorano nei rami di azienda eventualmente non coinvolti dalla cessazione.