Il Decreto “Agosto” ha istituito un Fondo, il cosiddetto “Bonus Ristoranti”, con lo scopo di sostenere la ripresa e la continuità delle attività di ristorazione e per ridurre lo spreco alimentare, destinato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio. Le risorse finanziarie stanziate sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle imprese registrate con codice ATECO:
-> 56.10.11, ristorazione con somministrazione;
-> 56.29.10, mense;
-> 56.29.20, catering continuativo su base contrattuale.
già in attività alla data di entrata in vigore del Decreto (14 Agosto), per aver sostenuto l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima di territorio.
Potranno avere accesso al contributo solo gli esercizi commerciali con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. E’ stato, inoltre specificato che, per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1 gennaio 2019, per i quali viene confermata l’applicabilità della disposizione, non valgono i limiti di fatturato indicati nel periodo precedente.
I soggetti interessati possono presentare apposita istanza per l’elargizione del contributo secondo le modalità che saranno fissate con un successivo decreto. L’importo del contributo sarà erogato in due tranches:
-> un anticipo del 90% al momento in cui la domanda verrà accettata;
-> saldo del contributo una volta presentata la quietanza di pagamento eseguito con le modalità tracciabili previste dalla legislazione vigente (bonifico, assegno, ecc.).
L’erogazione del contributo verrà effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis”. Il contributo, inoltre, non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; non rileverà, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorrerà alla formazione del valore della produzione netta IRAP.