L’INPS, con il messaggio n. 1374/2020, ha riconosciuto l’applicabilità dell’art. 103, secondo comma, del D.L. n. 18/2020 anche al DURC, ritenendolo ricompreso tra i “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati” che, secondo la formulazione originaria del Decreto “Cura Italia”, riguardava tutti i documenti la cui scadenza ricadesse nel periodo tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020, prorogandola sino al 15 giugno 2020.
Con la conversione, ad opera della legge n. 27 del 24 aprile 2020, la proroga riguarda gli atti di cui sopra in scadenza sempre dal 31 gennaio, ma fino al 31 luglio, e la loro validità è prolungata fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza.
Non essendo mutati i presupposti di fatto che hanno consentito all’INPS di riconoscere l’applicazione di questa norma, anche per il DURC, paiono non sussistere ragioni evidenti per non ritenere applicabile il prolungamento della proroga, salvo eventuali diversi motivi che l’Istituto, in caso di diniego, dovrebbe spiegare con un provvedimento analogo e contrario al messaggio n. 1374/2020.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 12/2020, ha confermato espressamente che dalla “modifica del comma 2 dell’art. 103, per effetto della quale i certificati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, consegue la proroga al 29 ottobre 2020” per la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC), in scadenza nel predetto periodo.