Il Decreto “Liquidità” sospende, dal 23 febbraio 2020, al 31 dicembre 2020, tutti i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa, con lo scopo di evitare la decadenza del beneficio per difficoltà essenzialmente riconducibili a due tipi:
• impossibilità degli spostamenti delle persone;
• difficoltà nella conclusione delle compravendite in corso.
I termini sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 sono “bloccati”, smettono, quindi di decorrere. Dal 1 Gennaio 2021 torneranno a scorrere: il periodo decorso prima della sospensione si somma a quello che decorrerà una volta cessata la sospensione.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9 del 13 aprile, ha chiarito che:
• chi acquista la “prima casa” e non risiede (né lavora) nel Comune ove l’abitazione è ubicata, ha tempo 18 dal mesi dal rogito per trasferire la sua residenza in tale Comune;
• è sospeso il termine di 1 anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa, entro i cinque anni dall’acquisto, deve riacquistarne una sempre a scopo prima casa dove trasferirà la residenza;
• è sospeso il termine di 1 anno entro il quale un proprietario di prima casa deve rivenderla poiché ne ha acquistata un’altra che intende adibire a prima casa;
• è sospeso il termine di 1 anno dalla vendita di immobile prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa su cui si vuole far riconoscere un credito di imposta di registro o un credito iva corrisposti alternativamente sul primo acquisto.