La Definizione Agevolata 2018, cosiddetta “Rottamazione-ter” entra nella fase 2. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione sta inviando ai contribuenti la risposta con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai sensi del DL 119/2018 convertito in Legge 136/2018. I contribuenti interessati riceveranno entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione” per essere informati sull’accoglimento o l’eventuale rigetto della dichiarazione di adesione; eventuali carichi che non possono rientrare nella Definizione Agevolata; l’importo da pagare; le date entro cui effettuare il pagamento. Nel dettaglio, ci saranno due tipologie di comunicazioni che saranno inviate:
1) COMUNICAZIONE-TER.
Tutti coloro che hanno aderito entro il 30 aprile 2019 alla “Rottamazione-Ter”, riceveranno una tra le cinque differenti tipologie di lettere:
AT – Accoglimento totale della richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare a titolo di Definizione Agevolata.
AP – Accoglimento parziale della richiesta: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e in parte “non rottamabili”. Per entrambe le tipologie nella lettera è indicato l’importo da pagare.
AD – I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono interamente “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto; pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione Agevolata.
AX – I debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata sono in parte “rottamabili” e nessun importo risulta dovuto; pertanto nella lettera non è indicato alcun importo da pagare a titolo di Definizione Agevolata. Sono presenti inoltre debiti in parte “non rottamabili” per i quali invece è indicato l’importo da pagare;
RI – Rigetto: i debiti contenuti nella dichiarazione di adesione presentata non sono “rottamabili” e nella lettera è indicato l’importo da pagare.
In caso di accoglimento della dichiarazione di adesione, relativamente ai debiti per i quali vi è un importo da pagare a titolo di Definizione agevolata (lettere tipo AT e AP), la comunicazione conterrà il piano con la ripartizione dell’importo dovuto in base alla soluzione rateale richiesta al momento dell’adesione (fino ad un massimo di 18 rate). Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente riceverà i primi dieci bollettini (allegati alla comunicazione) per il pagamento delle prime dieci rate. Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle Entrate – Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi (dalla undicesima in poi), nonché renderà disponibile sul proprio portale un apposito servizio per scaricare la copia dei bollettini.
2) COMUNICAZIONE 23
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha predisposto poi la specifica tipologia di lettera “23” con ripartizione automatica, così come previsto dalla legge, dell’importo residuo ancora dovuto a titolo di Definizione Agevolata, in dieci rate unitamente ai bollettini per effettuare il pagamento. Questa Comunicazione riguarda tutti coloro che hanno aderito alla “Rottamazione-Bis” (DL 148/2017), la richiesta è stata accolta e i pagamenti delle rate in scadenza nel mese di luglio/settembre/ottobre 2018 del piano di Definizione Agevolata a suo tempo concesso sono stati regolari; hanno aderito alle precedenti “Definizioni” e risultavano risiedere in uno dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
Per entrambe le tipologie di comunicazione la scadenza per il pagamento della prima rata è fissata al 31 luglio 2019; verrà inoltre allegato un modulo per richiedere al proprio Istituto di credito il pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente; la specifica tipologia di lettera è desumibile dal codice (AT, AP, 23, ecc.) riportato in prima pagina nel campo “Documento rif.”.
AVVERTENZE.
La legge prevede che con il pagamento della prima rata della Definizione Agevolata verranno revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata (31 luglio 2019) della Definizione Agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione. Alla data di scadenza della prima rata del piano di Definizione Agevolata (31 luglio 2019), eventuali precedenti rateizzazioni saranno revocate e anche per questi debiti non sarà più possibile ottenere una nuova rateizzazione. Sul pagamento in ritardo, il Decreto Legge n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, ha introdotto un’importante novità a favore del contribuente. Infatti si prevede un massimo di cinque giorni di ritardo nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione Agevolata.
La Comunicazione relativa al “Saldo e Stralcio” sarà inviata, così come previsto dalla legge, entro il 31 ottobre 2019.