L’ANPAL ha disposto che per il biennio 2019-2020, gli sgravi contributivi sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato saranno validi dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019. Pertanto, restano escluse dal beneficio tutte le aziende che hanno effettuato l’assunzione di nuovo personale e/o la trasformazione a tempo indeterminato dello stesso nei primi 4 mesi del 2019.
La riduzione dei contributi previdenziali opera in favore di tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che – senza esservi tenuti – assumono nel periodo “1° maggio 2019 – 31 dicembre 2019”, lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Possono essere assunti: lavoratori di età compresa tra i 16 e i 34 anni di età (inteso come 34 e 364 giorni), in stato di disoccupazione (art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015); lavoratori con 35 anni di età, e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto (Lavoro) del 17 ottobre 2017.
Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR (Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917).
L’incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali: contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; contratto di apprendistato professionalizzante; contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale (in proporzione alla percentuale del part time).
Come per la scorsa edizione, l’incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione. Rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
L’incentivo è escluso, invece, in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente. L’importo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Quindi, ciascun datore di lavoro potrà porre a conguaglio mensilmente € 671,66 (8.060 €/12 mesi).
Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.
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